P. Q. M. Reputa rilevante ai fini della propria decisione, e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, con riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione; Dispone, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la sospensione del giudizio in corso sino a quando la Corte costituzionale si sara' pronunciata sulla suindicata questione; Da' mandato al cancelliere perche' provveda alla notificazione della presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e perche' ne dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87. Milano, addi' 30 gennaio 1990 Il presidente: PAJARDI 90C0900