P. Q. M.
    Reputa   rilevante   ai   fini  della  propria  decisione,  e  non
 manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  3,  primo  comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, con
 riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;
    Dispone,  conseguentemente,  la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
    Ordina la sospensione del giudizio in corso sino a quando la Corte
 costituzionale si sara' pronunciata sulla suindicata questione;
    Da'  mandato  al  cancelliere  perche' provveda alla notificazione
 della presente  ordinanza  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri, e perche' ne dia comunicazione ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento, a norma dell'art. 23 della legge  11
 marzo 1957, n. 87.
      Milano, addi' 30 gennaio 1990
                         Il presidente: PAJARDI

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