PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante
 "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali
 del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi  dell'art.
 64  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20
 giugno 1980, n. 72";
    Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della  legge  della
 Regione Puglia sopra indicata, sollevate dal Presidente del Consiglio
 dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0932