PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72"; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge della Regione Puglia sopra indicata, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0932