PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge della Provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26 (Approvazione del piano urbanistico provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0934