PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9,  terzo  comma,  delle  norme  di  attuazione  del  piano
 urbanistico  provinciale approvato con legge della Provincia autonoma
 di Trento 9 novembre 1987, n. 26 (Approvazione del piano  urbanistico
 provinciale),  sollevata,  in  riferimento  all'art. 42, terzo comma,
 della   Costituzione,   dal   Tribunale   Regionale   di    Giustizia
 Amministrativa  della Provincia di Trento con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0934