ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 444 e 563 del
 codice di procedura penale e  dell'art.  248  delle  disposizioni  di
 attuazione  del  codice  di  procedura penale, promosso con ordinanza
 emessa il 16 gennaio 1990 dal Pretore di  Verbania  nel  procedimento
 penale  a  carico di Mutazzi Alfredo, iscritta al n. 123 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 23 maggio 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Verbania, con ordinanza 16 gennaio
 1990,  sollevava  questione  di   legittimita'   costituzionale   nei
 confronti  dell'art.248 delle norme di attuazione, di coordinamento e
 transitorie del codice di procedura penale 1988 (Testo approvato  con
 il  decreto  legislativo  28  luglio  1989, n.271), e degli artt.563,
 primo  comma,  e  444  del  codice  di  procedura  penale  1988,  con
 riferimento  agli artt.101, secondo comma, 27, secondo e terzo comma,
 e 13 della Costituzione;
      che,  giusta  quanto  esposto nell'ordinanza, in un procedimento
 che prosegue con le norme del codice abrogato, l'imputato ha  chiesto
 tempestivamente   applicazione   della  pena  a'  sensi  dell'art.444
 cod.proc.pen. 1988, incontrando il consenso  del  pubblico  ministero
 per  una  pena di mesi tre di reclusione e concessione di sospensione
 condizionale;
      che,  pero',  ritiene  il  Pretore  che  il  detto  procedimento
 speciale sarebbe incompatibile con l'art. 101, secondo  comma,  della
 Costituzione  perche'  il giudice si troverebbe obbligato ad emettere
 sentenza di applicazione della pena richiesta, allo stato degli  atti
 e senza alcuna valutazione in ordine all'entita' della pena stessa, e
 senza  potere  indicare  al  pubblico  ministero  ulteriori  indagini
 rilevanti  ai  fini  della  decisione,  e particolarmente ai fini del
 proscioglimento;
      che,  per  tal  modo, viene limitato il potere discrezionale del
 giudice, senza  che  la  limitazione  derivi  dalla  legge  ma  dalla
 concorde e incontrollabile volonta' delle parti;
      che   inoltre   al  giudice  verrebbero  altresi'  preclusi  gli
 accertamenti richiesti dall'art. 27 nei commi secondo e terzo;
      che,  per  le  stesse  ragioni,  la  limitazione  della liberta'
 personale dell'imputato viene a dipendere direttamente  dalla  stessa
 sua  volonta' e dal consenso del pubblico ministero, mentre si tratta
 di un bene indisponibile, in guisa che verrebbe e verificarsi  palese
 incompatibilita' nei confronti dell'art.13 della Costituzione;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  la
 quale  si  e'  riportata  integralmente  alle  ragioni  esposte in un
 precedente  analogo  procedimento  proveniente  da  altra   Autorita'
 giudiziaria;
    Considerato   che,   per  quanto  si  riferisce  alla  valutazione
 concernente la congruita' della pena richiesta dalle parti, la  Corte
 ha   gia'   dichiarato,   con   sentenza   26   giugno   1990,  n.313
 l'illegittimita'  costituzionale  del  secondo   comma   dell'art.444
 cod.proc.pen.  1988  in  riferimento  all'art.27,  terzo  comma della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede  che  il  giudice  possa
 valutare  la  congruita'  della  pena di cui le parti hanno richiesto
 l'applicazione;
      che,  per  quanto  si  riferisce  a  tutte  le  altre  questioni
 sollevate dall'ordinanza, con riferimento agli altri parametri  sopra
 enunciati,  la  stessa  sentenza ne ha dichiarato l'infondatezza, ne'
 l'ordinanza ha prospettato ragioni o profili nuovi.