PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale,
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 248 delle norme di  attuazione,
 di  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
 approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e degli
 artt.  563,  primo  comma,  e  444  del  codice  di procedura penale,
 sollevata dal Pretore di Verbania in riferimento all'art.  27,  terzo
 comma,  della Costituzione, con ordinanza 16 gennaio 1990, perche' e'
 gia'  stata  dichiarata,  con  sentenza  26  giugno  1990,  n.   313,
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444,  secondo comma, del
 codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non  prevede  che
 il  giudice  possa  valutare la congruita' della pena di cui le parti
 hanno richiesto l'applicazione.
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dei  medesimi  articoli,   sollevata   dalla   stessa
 ordinanza  in  riferimento agli artt. 101, secondo comma, 27, secondo
 comma, e 13 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0941