PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 248, in  relazione  agli  artt.
 241  e  seguenti,  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento e
 transitorie del codice di procedura penale 1988 (testo approvato  con
 decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n. 271), e 563, 444, 448 del
 codice di procedura penale 1988, sollevata dal Pretore di  Nardo'  in
 riferimento  all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perche' e'
 gia'  stata  dichiarata,  con  sentenza  26  giugno  1990,  n.   313,
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444,  secondo comma, del
 codice di procedura penale, nella parte in cui  non  prevede  che  il
 giudice possa valutare la congruita' della pena di cui le parti hanno
 richiesto l'applicazione;
    Dichiara  la manifesta infondatezza di tutte le altre questioni di
 legittimita' costituzionale dei medesimi  articoli,  sollevate  dalla
 stessa  ordinanza  in  riferimento  agli artt. 3, 101, secondo comma,
 102, primo comma, 27, secondo comma, 24, 25 e 111 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0942