PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 248, in relazione agli artt. 241 e seguenti, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e 563, 444, 448 del codice di procedura penale 1988, sollevata dal Pretore di Nardo' in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perche' e' gia' stata dichiarata, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa valutare la congruita' della pena di cui le parti hanno richiesto l'applicazione; Dichiara la manifesta infondatezza di tutte le altre questioni di legittimita' costituzionale dei medesimi articoli, sollevate dalla stessa ordinanza in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 27, secondo comma, 24, 25 e 111 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0942