PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara la manifesta inammissibilita', della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 563, primo e terzo comma, 444, primo e secondo comma, 445, 447 primo comma, 448, primo e secondo comma, 555 primo comma, lett. e), e 563, secondo e quarto comma, codice procedura penale 1988, in riferimento agli artt. 101 comma 2, e 27, comma tre, della Costituzione, sollevata dal Giudice delle indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verbania con ordinanza 29 gennaio 1990; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale delle norme predette sollevate dallo stesso giudice con la medesima ordinanza in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 24, 25, primo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione; Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0943