PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita',  della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 563,  primo  e  terzo  comma,
 444,  primo  e  secondo  comma,  445,  447  primo comma, 448, primo e
 secondo comma, 555 primo comma, lett. e), e  563,  secondo  e  quarto
 comma,  codice  procedura  penale 1988, in riferimento agli artt. 101
 comma 2Œ, e 27, comma tre, della Costituzione, sollevata dal  Giudice
 delle   indagini  preliminari  presso  la  Pretura  circondariale  di
 Verbania con ordinanza 29 gennaio 1990;
    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale delle norme predette sollevate  dallo  stesso  giudice
 con  la  medesima ordinanza in riferimento agli artt. 3, primo comma,
 13, primo e secondo comma, 24, 25, primo  comma,  102,  primo  comma,
 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione;
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0943