PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 572, primo comma, codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Nardo' con ordinanza 14 dicembre 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0947