PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  ed  applicati  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11
 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per  i
 giudizi  davanti  alla  Corte  Costituzionale,  dichiara la manifesta
 inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art. 572, primo comma, codice penale, con riferimento agli artt.
 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Nardo'
 con ordinanza 14 dicembre 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0947