PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41- bis del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno con la ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1000