PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  41-  bis  del  codice  di
 procedura  penale,  approvato  con  regio decreto 19 ottobre 1930, n.
 1399, introdotto con legge 22 dicembre  1980,  n.  879  (Norme  sulla
 connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati
 e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di procedura penale,
 approvato  con  d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli
 artt. 3 e  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  sollevata  dal
 Giudice  per  le  indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno
 con la ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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