ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
 modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza
 emessa il 23 gennaio 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado
 di  Verbania  sul  ricorso  proposto  da  Barbaglia Giovanni ed altri
 contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta  al  n.  269  del
 registro  ordinanze  1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto   che   con  ordinanza  emessa  il  23  gennaio  1990  la
 Commissione tributaria  di  primo  grado  di  Verbania  ha  sollevato
 questione  incidentale  di  legittimita' costituzionale del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 636  (Revisione  della  disciplina  del  contenzioso
 tributario),  modificato  dal  d.P.R.  3  novembre  1981, n. 739, "in
 quanto non prevede  che  i  dipendenti  dello  Stato,  componenti  di
 commissione   tributaria,  possano  assentarsi  dal  servizio,  senza
 autorizzazione, per il tempo necessario - determinato dal  Presidente
 del  collegio  giudicante  -  per  l'espletamento  del  mandato",  in
 riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso per la manifesta indondatezza della questione;
    Considerato  che  la  questione  gia'  risolta da questa Corte con
 l'ordinanza  n.  581  del  1989  di  manifesta   infondatezza   viene
 riproposta  dallo stesso giudice a quo, sull'avviso che, di fatto, in
 assenza  di  una  legge  che  assicuri  l'indipendenza  dei   giudici
 tributari   sotto   il   profilo   in   oggetto,   alcune   autorita'
 amministrative "ritengono - pur dopo la citata pronuncia della  Corte
 costituzionale  - di poter determinare, peraltro senza alcun elemento
 di giudizio (ad es. numero dei ricorsi, difficolta'  delle  questioni
 da  decidere  e  da  motivare,  adempimenti istruttori etc.) il tempo
 necessario per l'espletamento del mandato dei giudici tributari";
      che va confermata la manifesta infondatezza della questione, non
 essendovi, nelle impugnate norme sul contenzioso  tributario,  alcuna
 disposizione  di  legge  che preveda la censurata "autorizzazione" da
 parte  di  autorita'  amministrative  nei   confronti   dei   giudici
 tributari,  la  cui  indipendenza risulta quindi sul punto pienamente
 assicurata da tali leggi ex art. 108, secondo comma, Cost.;
      che,  d'altra  parte,  ove  sussistano,  come assunto, possibili
 comportamenti diversi, non spetta a questa Corte censurarli,  se  non
 venga  denunciata  la illegittimita' costituzionale delle altre norme
 di legge, sulle quali  i  provvedimenti  relativi  possano  risultare
 eventualmente fondati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;