ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Barbaglia Giovanni ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 la Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, "in quanto non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario - determinato dal Presidente del collegio giudicante - per l'espletamento del mandato", in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta indondatezza della questione; Considerato che la questione gia' risolta da questa Corte con l'ordinanza n. 581 del 1989 di manifesta infondatezza viene riproposta dallo stesso giudice a quo, sull'avviso che, di fatto, in assenza di una legge che assicuri l'indipendenza dei giudici tributari sotto il profilo in oggetto, alcune autorita' amministrative "ritengono - pur dopo la citata pronuncia della Corte costituzionale - di poter determinare, peraltro senza alcun elemento di giudizio (ad es. numero dei ricorsi, difficolta' delle questioni da decidere e da motivare, adempimenti istruttori etc.) il tempo necessario per l'espletamento del mandato dei giudici tributari"; che va confermata la manifesta infondatezza della questione, non essendovi, nelle impugnate norme sul contenzioso tributario, alcuna disposizione di legge che preveda la censurata "autorizzazione" da parte di autorita' amministrative nei confronti dei giudici tributari, la cui indipendenza risulta quindi sul punto pienamente assicurata da tali leggi ex art. 108, secondo comma, Cost.; che, d'altra parte, ove sussistano, come assunto, possibili comportamenti diversi, non spetta a questa Corte censurarli, se non venga denunciata la illegittimita' costituzionale delle altre norme di legge, sulle quali i provvedimenti relativi possano risultare eventualmente fondati; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;