PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1916, cod. civ.,  sollevata  in
 riferimento  agli  artt.  2,  3,  32  e  38  della  Costituzione, dal
 Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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