P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto, disposta a seguito di emissione di ordine o mandato di cattura, abbia a cessare con la remissione in liberta', per contrasto con gli artt. 3, 4 primo comma, 35 primo comma della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti della Corte costituzionale e sospende il presente giudizio cautelare; Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Roma il 22 maggio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) L'estensore: BARBAGALLO 90C1025