P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 53, terzo comma, ultima  parte,
 del  d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nella parte in cui non prevede che
 la sospensione di diritto, disposta a seguito di emissione di  ordine
 o  mandato di cattura, abbia a cessare con la remissione in liberta',
 per contrasto con gli artt. 3, 4 primo comma, 35  primo  comma  della
 Costituzione;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti della Corte costituzionale e
 sospende il presente giudizio cautelare;
    Dispone  che,  a  cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei Deputati.
      Cosi' deciso in Roma il 22 maggio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                               L'estensore: BARBAGALLO
 90C1025