P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza,  ai fini della definitiva pronuncia sulla
 domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, e  la
 non   manifesta   infondatezza   della   questione   di  legittimita'
 costituzionale, in parte qua dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20
 dicembre  1979, n. 761, in relazione agli artt. 3, 97 primo comma, 35
 primo e secondo comma,  36  primo  comma,  38  secondo  comma,  della
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio sul procedimento cautelare;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso,  in  Brescia,  il  27  aprile  1990  dal  tribunale
 amministrativo regionale per la Lombardia, in camera di consiglio.
                    Il presidente: CONTI - SPRINGOLO
   L'estensore: RIGHI
 90C1027