P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza, ai fini della definitiva pronuncia sulla domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in parte qua dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in relazione agli artt. 3, 97 primo comma, 35 primo e secondo comma, 36 primo comma, 38 secondo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio sul procedimento cautelare; Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso, in Brescia, il 27 aprile 1990 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in camera di consiglio. Il presidente: CONTI - SPRINGOLO L'estensore: RIGHI 90C1027