P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica; Dispone la sospensione del giudizio. Il pretore: (firma illeggibile) 90C1038