P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982,
 n.   297,  in  relazione  agli  artt.  3  e  36,  primo  comma  della
 Costituzione;
    Ordina  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
 notifica della presente ordinanza al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  al  Presidente  della Camera dei deputati ed al Presidente
 del Senato della Repubblica;
    Dispone la sospensione del giudizio.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C1038