P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva
 d'ufficio la questione di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 459,  terzo  comma, in relazione all'art. 129 del codice di procedura
 penale, 5, della legge 11 aprile 1990 n.  73,  e  5,  del  d.P.R.  12
 aprile 1990, n. 75, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24,
 primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,  nei   limiti   sopra
 precisati;
    Sospende  il  processo in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata all'imputato, al pubblico ministero nonche' al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  venga  inoltre  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
      Marsala, addi' 12 luglio 1990
             Il giudice per le indagini preliminari: RUSSO

 90C1058