P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del c.p.p.; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venafro, addi' 20 luglio 1990 Il pretore: (firma illeggibile) Il collaboratore di cancelleria: INGINO 90C1066