P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo  comma,  e  445,
 primo comma, del c.p.p.;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della  cancelleria  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Venafro, addi' 20 luglio 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)
                               Il collaboratore di cancelleria: INGINO
 90C1066