P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art.  4,  n.  7,  della  legge  n.
 516/1982,   in   relazione   all'art.   25,   comma   secondo,  della
 Costituzione, e 3, secondo comma della Costituzione  nella  parte  in
 cui  permette nell'applicazione concrete interpretazioni in contrasto
 e tali da creare disparita' di trattamento;
    Visto l'art. 2 del c.p.p.;
    Sospende il processo in corso a carico di Meiohas Moreno;
    Visto l'art. 18 del c.p.p.;
    Ordina  la separazione degli atti relativi alle imputazioni di cui
 all'art. 1 della legge  n.  516/1982  e  manda  alla  cancelleria  di
 formare autonomo fascicolo processuale;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  relativi  al  reato  di cui
 all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 alla Corte costituzionale;
    Ordina la notifica di copia della presente ordinanza al Presidente
 del Consiglio  dei  Ministri  e  la  comunicazione  della  stessa  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Torino, addi' 23 maggio 1990
      Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

 90C1072