P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, e 3, secondo comma della Costituzione nella parte in cui permette nell'applicazione concrete interpretazioni in contrasto e tali da creare disparita' di trattamento; Visto l'art. 2 del c.p.p.; Sospende il processo in corso a carico di Meiohas Moreno; Visto l'art. 18 del c.p.p.; Ordina la separazione degli atti relativi alle imputazioni di cui all'art. 1 della legge n. 516/1982 e manda alla cancelleria di formare autonomo fascicolo processuale; Ordina la trasmissione degli atti relativi al reato di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 alla Corte costituzionale; Ordina la notifica di copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 23 maggio 1990 Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile) 90C1072