P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 93/1958,  come
 sost. dall'art. 1 della legge n. 47/1968 e 12 della legge n. 251/1982
 ove interpretato nel  senso  che  l'obbligo  assicurativo  grava  sui
 possessori  a  qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti
 in forza di presunzione legale assoluta di  intrinseca  pericolosita'
 degli apparecchi stessi, per possibile contrasto con gli artt. 24, 38
 e 53 della Costituzione;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e  di  darne  comunicazione  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Genova, addi' 30 maggio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C1089