P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 93/1958, come sost. dall'art. 1 della legge n. 47/1968 e 12 della legge n. 251/1982 ove interpretato nel senso che l'obbligo assicurativo grava sui possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti in forza di presunzione legale assoluta di intrinseca pericolosita' degli apparecchi stessi, per possibile contrasto con gli artt. 24, 38 e 53 della Costituzione; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 30 maggio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1089