IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 16 marzo 1990, nel giudizio promosso  da  Dainelli  Giancarlo  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa della  attivita'
 di  lavoro  prestata alle dipendenze della soc. Piaggio; l'I.N.A.I.L.
 ha resistito in giudizio preliminarmente  eccependo  la  prescrizione
 del   diritto  ai  sensi  dell'art.  112  del  t.u.  n.  1124/1965  e
 contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia  inabilitante  nella  misura  del
 22,9%  e  che  la  malattia ha derivazione professionale; e' altresi'
 emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente
 raggiunto  il  grado  di  inabilita' indennizzabile nel 1980, e cioe'
 allorche' il ricorrente aveva cessato l'attivita'  mobigena.  Poiche'
 dalla  data  suddetta  sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112
 del t.u. n. 1124/1965, avendo il ricorrente depositato in cancelleria
 il  ricorso  giudiziario  (unico atto interruttivo per giurisprudenza
 costante della s.C.) in data 9 maggio 1988, e  dovendosi  individuare
 il dies a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita'
 minima indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1969,  n.  116),
 l'azione  per  conseguire  le  prestazioni  da  parte dell'I.N.A.I.L.
 derivanti dal rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.