P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 112 e 135 t.u.  n.  1124/1965
 nella  parte  in  cui,  nel loro combinato disposto, individuano come
 dies a quo per la decorrenza della prescrizione triennale dell'azione
 per il riconoscimento della tecnopatia, il momento in cui la malattia
 si  e'  verificata  o  consolidata  nel  minimo  indennizzabile,  con
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere;
    Visto  l'art.  295  del c.p.c. dispone la sospensione del presente
 giudizio.
      Pisa, addi' 24 maggio 1990
                          Il pretore: NISTICO'
   Il collaboratore di cancelleria: FALANGA
 90C1135