P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 112 e 135 t.u. n. 1124/1965 nella parte in cui, nel loro combinato disposto, individuano come dies a quo per la decorrenza della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento della tecnopatia, il momento in cui la malattia si e' verificata o consolidata nel minimo indennizzabile, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere; Visto l'art. 295 del c.p.c. dispone la sospensione del presente giudizio. Pisa, addi' 24 maggio 1990 Il pretore: NISTICO' Il collaboratore di cancelleria: FALANGA 90C1135