PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento all'art.  3
 Cost.,  dal  Tribunale  per i minorenni di Roma, con ordinanza del 12
 marzo 1990, relativa agli  artt.  28,  primo  comma,  del  d.P.R.  22
 settembre  1988,  n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
 n. 272, nella parte in cui escludono, per i reati puniti con la  pena
 dell'ergastolo,  l'applicabilita' dell'istituto della sospensione del
 processo per la messa in prova della personalita' dell'imputato;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di    legittimita'
 costituzionale, sollevata dalla precitata ordinanza del Tribunale per
 i minorenni di Roma, in riferimento agli artt. 24 e 112 Costituzione,
 relativa agli artt. 28, terzo comma, del citato d.P.R.  22  settembre
 1988,  n.  448  e  30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
 nella parte in cui escludono l'impugnazione nel merito dell'ordinanza
 di sospensione del processo;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di    legittimita'
 costituzionale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  70  e   76
 Costituzione, relativa agli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.
 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella  parte
 in  cui  prevedono  l'estinzione  del reato in caso di esito positivo
 della prova.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1150