PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 12 marzo 1990, relativa agli artt. 28, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui escludono, per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, l'applicabilita' dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova della personalita' dell'imputato; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla precitata ordinanza del Tribunale per i minorenni di Roma, in riferimento agli artt. 24 e 112 Costituzione, relativa agli artt. 28, terzo comma, del citato d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui escludono l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione del processo; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76 Costituzione, relativa agli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui prevedono l'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1150