ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dal Pretore di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Bertolucci Renzo, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Orvieto, con ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto (reg.ord. 286/1990), e il Pretore di Pinerolo, con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 nel procedimento penale a carico di Bartolucci Renzo (reg.ord. 301/1990), hanno sollevato - in riferimento rispettivamente agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, della Costituzione e agli att. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui sottrae al giudice il potere-dovere di valutare la congruita' della pena richiesta concordemente da P.M. e imputato; Considerato che questa Corte, con sentenza 313 del 1990, ha: dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444 C.P.P. nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruita' della pena patteggiata, rigettando la richiesta; dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 444 nuovo C.P.P. sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, secondo comma, 13, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma e 111, primo comma, della Costituzione;