ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice
 di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 13 febbraio 1990 dal Pretore di Orvieto
 nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto, iscritta al n.
 286 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2) ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dal Pretore di Pinerolo nel
 procedimento penale a carico di Bertolucci Renzo, iscritta al n.  301
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Orvieto, con ordinanza emessa il 13
 febbraio 1990 nel procedimento penale a carico di  Focarelli  Roberto
 (reg.ord.  286/1990),  e il Pretore di Pinerolo, con ordinanza emessa
 il 14 marzo 1990 nel procedimento penale a carico di Bartolucci Renzo
 (reg.ord. 301/1990), hanno sollevato - in riferimento rispettivamente
 agli artt. 3, primo comma, 101,  secondo  comma,  111,  primo  comma,
 della Costituzione e agli att. 13, primo e secondo comma, 24, secondo
 comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma,  111,
 primo   comma,   della   Costituzione  -  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 444 nuovo codice di procedura penale,  nella
 parte  in  cui  sottrae  al  giudice  il potere-dovere di valutare la
 congruita' della pena richiesta concordemente da P.M. e imputato;
    Considerato che questa Corte, con sentenza 313 del 1990, ha:
      dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444 C.P.P.
 nella parte in cui non prevede che, ai  fini  e  nei  limiti  di  cui
 all'art.  27,  terzo  comma,  della  Costituzione,  il  giudice possa
 valutare  la  congruita'  della  pena  patteggiata,   rigettando   la
 richiesta;
      dichiarato    non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dello  stesso  art.  444  nuovo  C.P.P.  sollevata  in
 riferimento  agli  artt.  101, secondo comma, 102, secondo comma, 13,
 primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma e 111, primo comma,
 della Costituzione;