PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 C.P.P. - nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruita' della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione - perche' l'illegittimita' e' stata gia' dichiarata con sentenza 2 luglio 1990 n. 313; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 444 C.P.P., sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, della Costituzione - dai Pretori di Orvieto e Pinerolo con le ordinanze 13 febbraio 14 marzo 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1154