PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale,
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444 C.P.P. - nella parte in cui
 non  prevede  che,  ai  fini  e  nei limiti di cui all'art. 27, terzo
 comma, della Costituzione, il giudice possa  valutare  la  congruita'
 della  pena  indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi
 di sfavorevole valutazione - perche' l'illegittimita' e'  stata  gia'
 dichiarata con sentenza 2 luglio 1990 n. 313;
    Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione di legittimita'
 costituzionale  dello  stesso  art.  444  C.P.P.,  sollevata   -   in
 riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 24,
 secondo comma, 27, secondo comma,  101,  secondo  comma,  102,  primo
 comma,  111, primo comma, della Costituzione - dai Pretori di Orvieto
 e Pinerolo con le ordinanze 13 febbraio 14 marzo 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1154