P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli  artt.  3  e  24
 della  Costituzione,  dell'art. 458 del c.p.p. nella parte in cui non
 prevede che il p.m., quando non consente alla richiesta  di  giudizio
 abbreviato  avanzata  dall'imputato  dopo  il  decreto che dispone il
 giudizio immediato, debba enunciarne le ragioni, e nella parte in cui
 non  prevede  che  il  giudice,  quando a giudizio di merito concluso
 ritenga  ingiustificato  il  dissenso  del  p.m.,   possa   applicare
 all'imputato  la  riduzione  di  pena prevista dall'art. 442, secondo
 comma, del c.p.p.;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza, sia notificata, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Ordina  che,  a  notifica e comunicazione avvenute, gli atti siano
 trasmessi alla ecc.ma Corte costituzionale in Roma.
      Firenze, addi' 15 giugno 1990
                        Il presidente: CORRIERI

 90C1181