P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 458 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il p.m., quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato dopo il decreto che dispone il giudizio immediato, debba enunciarne le ragioni, e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a giudizio di merito concluso ritenga ingiustificato il dissenso del p.m., possa applicare all'imputato la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza, sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina che, a notifica e comunicazione avvenute, gli atti siano trasmessi alla ecc.ma Corte costituzionale in Roma. Firenze, addi' 15 giugno 1990 Il presidente: CORRIERI 90C1181