P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale,  sollevata  di  ufficio,  dell'art.  12,
 comma  secondo,  della  legge  22  maggio 1978, n. 194, limitatamente
 all'inciso "... o sconsiglino", per contrasto con gli artt. 24  e  30
 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, sospendendo la procedura in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      La Spezia, addi' 28 luglio 1990
                     Il giudice tutelare: PUTIGNANO

 Il collaboratore di cancelleria: FIORENTINI
 90C1200