P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata di ufficio, dell'art. 12, comma secondo, della legge 22 maggio 1978, n. 194, limitatamente all'inciso "... o sconsiglino", per contrasto con gli artt. 24 e 30 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo la procedura in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La Spezia, addi' 28 luglio 1990 Il giudice tutelare: PUTIGNANO Il collaboratore di cancelleria: FIORENTINI 90C1200