PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Camerino con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1214