PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 460, secondo comma, del  codice  di  procedura  penale  del
 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111,
 primo  comma,  della  Costituzione,  dal  giudice  per  le   indagini
 preliminari   presso  la  Pretura  di  Camerino  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1214