PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' degli artt. 438 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1245