PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli art. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1257