PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo  comma,
 della  legge  30  marzo  1971,  n.  118  (Conversione  in  legge  del
 decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,  e  nuove  norme  in  favore  di
 mutilati   ed  invalidi  civili),  come  autenticamente  interpretato
 dall'art. 1, primo comma,  della  legge  13  dicembre  1986,  n.  912
 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
 marzo 1971, n. 118, e dell'art.  7,  ultimo  comma,  della  legge  26
 maggio  1970,  n.  381,  in  materia  di  quote di assegni o pensioni
 spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e  di  sordomuti),
 in  riferimento  agli  art. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata
 dal Pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1257