P. Q. M
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenutane la rilevanza;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 35, lett. c), della legge regionale  regione
 Veneto  n.  33  del 16 aprile 1985 (nel testo modificato dall'art. 11
 della legge regionale n. 28 del 23 aprile  1990)  in  relazione  agli
 artt. 10, 11, 25, 117 della Costituzione;
    Dispone,  conseguentemente,  l'immediata  trasmissione  degli atti
 alla Corte  costituzionale  e  sospende  il  procedimento  penale  n.
 2915/1987;
    Ordina  che il presente provvedimento sia notificato, a cura della
 cancelleria, all'imputato Grillini  Angiolino,  al  sig.  procuratore
 della  Repubblica  presso  la  pretura  circondariale  di  Rovigo; al
 presidente della giunta regionale della regione Veneto;
    Dispone,  infine, che l'ordinanza sia comunicata al presidente del
 consiglio regionale della regione Veneto.
                        Rovigo, addi' 30 agosto 1990
                         Il pretore: SCHIESARO

 90C1270