P. Q. M Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, lett. c), della legge regionale regione Veneto n. 33 del 16 aprile 1985 (nel testo modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 28 del 23 aprile 1990) in relazione agli artt. 10, 11, 25, 117 della Costituzione; Dispone, conseguentemente, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento penale n. 2915/1987; Ordina che il presente provvedimento sia notificato, a cura della cancelleria, all'imputato Grillini Angiolino, al sig. procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Rovigo; al presidente della giunta regionale della regione Veneto; Dispone, infine, che l'ordinanza sia comunicata al presidente del consiglio regionale della regione Veneto. Rovigo, addi' 30 agosto 1990 Il pretore: SCHIESARO 90C1270