ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, primo
 comma, della legge 30 luglio 1973, n.  477  (Delega  al  Governo  per
 l'emanazione  di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
 ispettivo, docente e non docente della  scuola  materna,  elementare,
 secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
 7 luglio 1989 dal Tribunale Amministrativo Regionale  della  Calabria
 sul   ricorso   proposto   da   Ierace  Maria  Annunziata  contro  il
 Provveditorato agli Studi  di  Catanzaro,  iscritta  al  n.  302  del
 registro  ordinanze  1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
     Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
     Ritenuto   che   il   Tribunale  Amministrativo  Regionale  della
 Calabria, nel giudizio promosso da Ierace Maria Annunziata contro  il
 Provveditore   agli  Studi  di  Catanzaro,  diretto  ad  ottenere  il
 mantenimento in servizio  fino  al  conseguimento  del  minimo  della
 pensione,  con  ordinanza  del  7  luglio  1989, pervenuta alla Corte
 costituzionale l'11 maggio 1990 (R.O. n. 302 del 1990), ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma,
 della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non prevede il
 trattenimento  in  servizio oltre il normale limite di eta' anche per
 gli appartenenti alle  cosiddette  categorie  protette,  al  fine  di
 consentire loro il conseguimento del trattamento di quiescenza;
       che, a parere del Collegio remittente, sarebbero violati l'art.
 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento tra coloro che
 non  godono di alcuna deroga al limite di eta' per il collocamento in
 pensione (sessantacinque anni) e coloro che, invece,  ne  godono  sia
 pure  in  via  transitoria (elevazione a settanta anni), e l'art. 38,
 secondo  comma,  della  Costituzione,  in  quanto  una  categoria  di
 impiegati pubblici rimarrebbe privata del trattamento pensionistico;
       che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso  per  la  inammissibilita'  della  questione,  in  quanto si
 sarebbe dovuto impugnare  l'art.  42,  primo  comma,  del  d.P.R.  29
 dicembre  1973,  n. 1092, come modificato dall'art. 27 della legge 29
 aprile 1976, n. 177, che stabilisce in 15 anni di servizio  effettivo
 il  requisito  minimo  per  aver  diritto  alla  pensione,  o  per la
 infondatezza, in quanto il  legislatore  puo'  fissare  i  modi  e  i
 termini per il conseguimento della pensione;
     Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato la illegittimita'
 costituzionale della disposizione denunciata  (sentenza  n.  444  del
 1990) e che quindi essa e' stata espunta dall'ordinamento;
       che  la  questione,  quindi,  e'  da dichiararsi manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;