PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30
 luglio  1973,  n.  477  (Delega  al Governo per l'emanazione di norme
 sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,  docente  e
 non  docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
 dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,  della
 Costituzione,  sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della
 Calabria con la ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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