P. Q. M.
    Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, primo comma, n. 12, della
 legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui prevede  come  causa
 di  ineleggibilita' a consigliere comunale la qualita' di consigliere
 comunale in carica in altro comune;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Manda   alla   cancelleria  di  notificare  copia  della  presente
 ordinanza alle parti costituite ed al Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
    Cosi'  deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile
 del tribunale di Roma, il 26 febbraio 1990.
                     Il presidente: DELLI PRISCOLI
                                        Il giudice estensore: AMATUCCI
 90C1300