P. Q. M. Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 12, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui prevede come causa di ineleggibilita' a consigliere comunale la qualita' di consigliere comunale in carica in altro comune; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale di Roma, il 26 febbraio 1990. Il presidente: DELLI PRISCOLI Il giudice estensore: AMATUCCI 90C1300