P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 870; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259, secondo comma, delle disposizioni transitorie, del c.p.p. (d.-l. 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui detta norma esclude l'operativita' della connessione e la possibilita' di riunione dei processi; Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalita' cosi' promosso ad istanza del difensore dell'imputato; Manda alla cancellieria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato, al suo difensore, al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Firenze ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Firenze, addi' 16 luglio 1990 Il pretore: IMPROTA 90C1307