P. Q. M.
    Visto   l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 870;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 all'artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  259,  secondo  comma,  delle
 disposizioni transitorie, del c.p.p. (d.-l. 28 luglio 1989, n.  271),
 nella   parte   in  cui  detta  norma  esclude  l'operativita'  della
 connessione e la possibilita' di riunione dei processi;
    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende  il  procedimento  fino  alla  definizione  del  giudizio
 incidentale  di  costituzionalita'  cosi'  promosso  ad  istanza  del
 difensore dell'imputato;
    Manda  alla  cancellieria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza  all'imputato,  al  suo  difensore,  al  procuratore  della
 Repubblica   presso   la  pretura  circondariale  di  Firenze  ed  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua  comunicazione  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
      Firenze, addi' 16 luglio 1990
                          Il pretore: IMPROTA

 90C1307