ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 408, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Trire' Stefania, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha, con ordinanza del 5 aprile 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 408, primo comma, del codice di procedura penale e 125 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui, con lo stabilire "che il criterio per riconoscere la manifesta infondatezza" della notitia criminis "e' rappresentato dall'inidoneita' degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, il legislatore delegato ha drasticamente innovato rispetto al principio enunciato" dall'art. 2, numero 50, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, avendo "introdotto un giudizio di prognosi, poiche' la valutazione circa l'idoneita' degli elementi a sostenere l'accusa richiede chiaramente l'anticipata valutazione della probabilita' che le tesi dell'accusa reggano al vaglio dibattimentale", laddove, per contro, "l'esigenza che la notizia di reato sia manifestamente infondata... e' sinonimo... di palese inattendibilita' della notizia (stessa) o per la sua intrinseca inconsistenza o per mancanza di prove"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' o, in subordine, per l'infondatezza della questione; Considerato che, nel caso di specie, il giudice a quo - in presenza di una richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e fatta oggetto di opposizione dalla persona offesa - mette in discussione la legittimita' della norma che determina il canone cui deve riferirsi la valutazione dell'eventuale infondatezza della notitia criminis, senza essersi prima pronunciato sull'"investigazionesuppletiva", che, a giudizio della persona offesa, "avrebbe giustificato la prosecuzione delle indagini preliminari"; che, pertanto, la questione cosi come proposta risulta prematura e, quindi, inammissibile (v. sentenze n. 472 del 1989, n. 300 del 1983; ordinanze n. 370 del 1990, n. 564 del 1989, n. 76 del 1987); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;