ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 408, primo
 comma, del codice di procedura penale e  dell'art.  125  del  decreto
 legislativo   28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
 con  ordinanza  emessa  il  5 aprile 1990 dal Giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento  penale  a
 carico  di Trire' Stefania, iscritta al n. 402 del registro ordinanze
 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  26,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Torino ha, con ordinanza del 5 aprile  1990,  sollevato,
 in  riferimento  agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione,
 questione di legittimita' degli artt. 408, primo comma, del codice di
 procedura  penale  e  125  del  testo  delle  norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  (testo
 approvato  con  il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella
 parte in cui, con lo stabilire "che il criterio  per  riconoscere  la
 manifesta  infondatezza"  della  notitia  criminis  "e' rappresentato
 dall'inidoneita' degli elementi acquisiti  a  sostenere  l'accusa  in
 giudizio,  il legislatore delegato ha drasticamente innovato rispetto
 al principio enunciato"  dall'art.  2,  numero  50,  della  legge  16
 febbraio  1987,  n.  81,  avendo "introdotto un giudizio di prognosi,
 poiche' la valutazione circa l'idoneita' degli elementi  a  sostenere
 l'accusa   richiede   chiaramente   l'anticipata   valutazione  della
 probabilita'   che   le   tesi   dell'accusa   reggano   al    vaglio
 dibattimentale",  laddove,  per contro, "l'esigenza che la notizia di
 reato  sia  manifestamente  infondata...  e'  sinonimo...  di  palese
 inattendibilita'  della  notizia  (stessa)  o  per  la sua intrinseca
 inconsistenza o per mancanza di prove";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  che  ha  concluso per l'inammissibilita' o, in subordine, per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che,  nel  caso  di  specie,  il  giudice  a quo - in
 presenza di una richiesta  di  archiviazione  avanzata  dal  pubblico
 ministero e fatta oggetto di opposizione dalla persona offesa - mette
 in discussione la legittimita' della norma che  determina  il  canone
 cui  deve  riferirsi la valutazione dell'eventuale infondatezza della
 notitia     criminis,     senza     essersi     prima     pronunciato
 sull'"investigazionesuppletiva",   che,   a  giudizio  della  persona
 offesa,  "avrebbe  giustificato  la   prosecuzione   delle   indagini
 preliminari";
      che, pertanto, la questione cosi come proposta risulta prematura
 e, quindi, inammissibile (v. sentenze n. 472 del  1989,  n.  300  del
 1983; ordinanze n. 370 del 1990, n. 564 del 1989, n. 76 del 1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;