P. Q. M. Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (come modificato dalla legge 1ยบ agosto 1977, n. 563), nella parte e per i motivi sopra indicati in relazione agli artt. 36 e 3 della Costituzione; Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 ed, in prosecuzione del 13 maggio 1987. Il presidente: MICELI Il consigliere estensore: MOSCHINI 90C1338