P. Q. M.
    Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;
    Dispone  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
 la soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 9  della  legge 23 dicembre 1975, n. 698 (come modificato dalla legge
 1ยบ agosto 1977, n. 563), nella parte e per i motivi sopra indicati in
 relazione agli artt. 36 e 3 della Costituzione;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  della sezione la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento;
    Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
    Cosi'  deciso  in  Roma  nella camera di consiglio del 25 febbraio
 1987 ed, in prosecuzione del 13 maggio 1987.
                         Il presidente: MICELI
                                    Il consigliere estensore: MOSCHINI
 90C1338