ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  per  la correzione di errore materiale contenuto nella
 sentenza n. 38 del 1Πmarzo 1972;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;
    Ritenuto  che,  nel  corso  del  giudizio  promosso  da Pozzi Mita
 avverso  provvedimento  del  Direttore  Generale  delle  pensioni  di
 guerra,    recante    liquidazione    provvisoria    di   trattamento
 pensionistico, la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 21  giugno
 1990,  osservava  che  la  provvisorieta'  del  provvedimento avrebbe
 dovuto comportare l'inammissibilita' del ricorso, ai sensi  dell'art.
 64 prima parte del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, il quale dispone che
 "Il ricorso non e' ammesso contro la liquidazione  provvisoria  della
 pensione,  ne'  contro  la liquidazione dell'indennita' per chi abbia
 fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine  di  cui
 al precedente articolo";
      che  la  Corte  dei  conti  rilevava  che  la detta disposizione
 risulta dichiarata incostituzionale in  toto  nel  dispositivo  della
 sentenza  n.  38  del  1972  della  Corte  costituzionale, laddove la
 questione  allora  sottoposta  al   giudizio   di   costituzionalita'
 riguardava  la  seconda  parte dell'art. 64, concernente l'ipotesi di
 inammissibilita' del ricorso giurisdizionale per avvenuta riscossione
 dell'indennita'  prima  del  relativo termine, e non anche la diversa
 ipotesi (che veniva appunto in applicazione davanti ad essa Corte dei
 conti)  di  inammissibilita'  derivante  dalla natura provvisoria del
 provvedimento di liquidazione della pensione;
      che   la  Corte  dei  conti,  tanto  premesso,  non  ritenendosi
 legittimata ad interpretare la sentenza  n.  38  del  1972  in  senso
 restrittivo,  sospeso  il  giudizio,  disponeva la trasmissione della
 propria  ordinanza  (esclusa  ogni  altra  formalita')   alla   Corte
 costituzionale,  per  l'eventuale  attivazione  del  procedimento  di
 correzione della sentenza n. 38 del 1972;
      che,  pervenuta  a  questa Corte la suindicata ordinanza, veniva
 fissata la trattazione in Camera di consiglio,  senza  previo  avviso
 delle  parti,  non essendovi stata costituzione di parti nel giudizio
 innanzi a questa Corte definito con  la  sentenza  n.  38  del  1972,
 oggetto della sollecitata correzione;
    Considerato  che  spetta a questa Corte provvedere anche d'ufficio
 alla correzione delle omissioni e degli errori  materiali  della  sue
 pronunce, comunque ne venga a conoscenza, e quindi anche a seguito di
 mera segnalazione o denuncia, quale deve ritenersi, per  la  forma  e
 per il contenuto, l'ordinanza della Corte dei conti;
      che,  tenuto  conto  sia del tenore della disposizione racchiusa
 nell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale,  che del principio generale di inimpugnabilita' delle
 decisioni della  Corte  di  cui  all'art.  137,  terzo  comma,  della
 Costituzione,  va adottata una lettura rigorosa della prima delle due
 disposizioni, nel senso di ritenerne oggetto le  sole  inesattezze  e
 omissioni   all'evidenza   del   tutto   estranee   al   procedimento
 logico-volitivo seguito nella decisione della Corte;
      che  nel  caso  viene  prospettata  una  erronea estensione, nel
 dispositivo,  del  thema  decidendum,  desumibile  dal  confronto  e,
 attraverso questo, dalla rilevazione della mancata corrispondenza fra
 dispositivo (riferito all'art. 64 del r.d. n. 1214 del 1934 nella sua
 interezza) e motivazione (che si assume riferita, per quanto concerne
 l'individuazione del thema decidendum,  alla  sola  previsione  della
 norma concernente la riscossione dell'indennita');
      che  l'ipotesi  segnalata non rientra nella nozione dell'errore,
 come sopra assunta, perche', lungi  dal  concretare  una  inesattezza
 ictu  oculi  estranea  al  procedimento logico-volitivo seguito nella
 decisione, si sostanzia della  ricostruzione  di  tale  procedimento,
 vale  a dire della interpretazione della sentenza per quanto concerne
 l'individuazione   da   essa   operata    del    thema    decidendum,
 interpretazioneper   un   verso   non   consentita   a  questa  Corte
 relativamente alle proprie sentenze al fine di operare una  revisione
 di  esse,  e  per altro verso tale da metter capo, semmai, a un vizio
 diverso   (dall'errore   materiale),   riconducibile   alla    figura
 dell'ultra-petizione,  sempre  che la estensione del thema decidendum
 non sia, a sua volta, inconsapevole e involontaria;
      che  proprio  a  tale  ultimo  proposito non e' utile precedente
 l'ordinanza n. 163 del 1973, con la  quale  la  Corte  nell'esplicita
 limitazione  contenuta nel primo considerato in diritto - limitazione
 qui mancante - del thema decidendum a una parte soltanto della  norma
 allora  impugnata  ravviso'  il  segno  evidente che l'estensione del
 thema  decidendum  operata  nel  dispositivo  era   inconsapevole   e
 involontaria;
      che,  pertanto,  non va disposta la correzione della sentenza n.
 38 del 1972, come prospettata con la  segnalazione  della  Corte  dei
 conti,  per  difetto  dei  presupposti di cui all'art. 21 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.