P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara, d'ufficio "non manifestamente infondata" la questione di
 legittimita' costituzionale  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636
 (Revisione  della  disciplina del contenzioso tributario), modificato
 dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739,  in  quanto  non  prevede  che  i
 dipedenti  dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano
 assentarsi  dal  servizio,  senza  autorizzazione,   per   il   tempo
 necessario - determinato dal presidente del collegio giudicante - per
 l'espletamento del mandato, in relazione all'art. 108, secondo comma,
 della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione;
    Dichiara, d'ufficio "non manifestamente infondata" la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8,  primo  comma,  del  r.d.  8
 luglio 1937, n. 1516, sul quale le autorita' amministrative fondano i
 provvedimenti di autorizzazione ad  assentarsi  dal  servizio  per  i
 dipendenti  dello  Stato,  componenti  di  commissione tributaria, in
 relazione  all'art.  108,  secondo  comma,   della   Costituzione   e
 "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende   il   procedimento   in   corso   e  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
 notificata ai ricorrenti e all'ufficio del registro di Verbania e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, addi' 10 ottobre 1990
                       Il presidente: PISCITELLO

 90C1405