P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in quanto non prevede che i dipedenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario - determinato dal presidente del collegio giudicante - per l'espletamento del mandato, in relazione all'art. 108, secondo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Dichiara, d'ufficio "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, sul quale le autorita' amministrative fondano i provvedimenti di autorizzazione ad assentarsi dal servizio per i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, in relazione all'art. 108, secondo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti e all'ufficio del registro di Verbania e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 10 ottobre 1990 Il presidente: PISCITELLO 90C1405