IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa contro Martina
 Giovanni, nato il 24 gennaio 1970 a Casarano (Lecce), atto di nascita
 n.  39/I/A,  residente  a Poggiardo (Lecce) alla via Tito Sciba s.n.,
 celibe, licenza elementare, soldato, incensurato, libero,  contumace,
 imputato  di diserzione (art. 148, n. 1, del c.p.m.p.) perche', il 13
 gennaio 1990 si allontanava, senza autorizzazione, dalla S.Mi.C.A. in
 Nocera Inferiore (Salerno), rimanendo assente per oltre cinque giorni
 e tuttora.
                            FATTO E DIRITTO
    Anteriormente all'apertura del dibattimento il Pubblico Ministero,
 constatato che l'imputato, ritualmente citato, non e' comparso  senza
 leggittimo  impedimento, ha richiesto il giudizio in contumacia nella
 convinzione  che  la  mancata  cessazione   dell'assenza   arbitraria
 ascritta  al  Martina  Giovanni non fosse a cio' di ostacolo, essendo
 stata abrogata dal nuovo codice di rito la norma contenuta  nell'art.
 377  del  c.p.m.p.,  secondo  cui  non  e'  consentito  procedersi in
 contumacia per i reati di cui agli artt. 148 e 151  del  c.p.m.p.  in
 caso  di  mancata cessazione della permanenza degli stessi, salvo che
 vi sia concorso di altro delitto o che sia diversamente ordinato  dal
 procuratore generale militare della Repubblica.