IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Martina Giovanni, nato il 24 gennaio 1970 a Casarano (Lecce), atto di nascita n. 39/I/A, residente a Poggiardo (Lecce) alla via Tito Sciba s.n., celibe, licenza elementare, soldato, incensurato, libero, contumace, imputato di diserzione (art. 148, n. 1, del c.p.m.p.) perche', il 13 gennaio 1990 si allontanava, senza autorizzazione, dalla S.Mi.C.A. in Nocera Inferiore (Salerno), rimanendo assente per oltre cinque giorni e tuttora. FATTO E DIRITTO Anteriormente all'apertura del dibattimento il Pubblico Ministero, constatato che l'imputato, ritualmente citato, non e' comparso senza leggittimo impedimento, ha richiesto il giudizio in contumacia nella convinzione che la mancata cessazione dell'assenza arbitraria ascritta al Martina Giovanni non fosse a cio' di ostacolo, essendo stata abrogata dal nuovo codice di rito la norma contenuta nell'art. 377 del c.p.m.p., secondo cui non e' consentito procedersi in contumacia per i reati di cui agli artt. 148 e 151 del c.p.m.p. in caso di mancata cessazione della permanenza degli stessi, salvo che vi sia concorso di altro delitto o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare della Repubblica.