P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale perche' questa si pronunci, con riferimento  a  quanto
 precisato   in   parte   motiva,   sulla  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 57 della legge 20  maggio  1982,  n.  270  e
 dell'art.  11,  primo  comma,  del  d.-l.  3  maggio  1988,  n.  140,
 convertito con modificazioni con la legge 4 luglio 1988, n.  246,  in
 relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;
    Dispone  che  la  presente ordinanza, a cura della segreteria, sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in Latina, nella camera di consiglio del 12 ottobre
 1990.
                      Il presidente f.f.: ONORATO
   Il consigliere estensore: ORCIUOLO
 90C1423