P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' questa si pronunci, con riferimento a quanto precisato in parte motiva, sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dell'art. 11, primo comma, del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni con la legge 4 luglio 1988, n. 246, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe; Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Latina, nella camera di consiglio del 12 ottobre 1990. Il presidente f.f.: ONORATO Il consigliere estensore: ORCIUOLO 90C1423