ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'art.14  del
 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
 imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e versamento di acconto
 delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del  reddito  e
 dell'IVA,  nuovi  termini per la presentazione delle dichiarazioni da
 parte  di  determinate  categorie  di  contribuenti,   sanatoria   di
 irregolarita'  formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento degli
 imponibili e contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in  materia  di
 aliquote  IVA  e  di tasse sulle concessioni governative), convertito
 nella legge 27 aprile 1989, n.  154 con modificazioni,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  23  maggio  1990  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a
 carico  di  Cambiaggio  Vittore,  iscritta  al  n.  476  del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 maggio 1990 il giudice per
 le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di   Verbania   nel
 procedimento  penale  a  carico  di  Cambiaggio  Vittore ha sollevato
 questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.14  del
 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
 imposta sul reddito delle persone fisiche  e  versamento  di  acconto
 delle  imposte  sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e
 dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle  dichiarazioni  da
 parte   di   determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di
 irregolarita' formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento  degli
 imponibili  e  contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in materia di
 aliquote IVA e di tasse  sulle  concessioni  governative)  convertito
 nella  legge  27  aprile  1989,  n.154, in quanto prevede un'amnistia
 decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui  all'art.79
 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato   che   la   sollevata   questione   di   legittimita'
 costituzionale  va  dichiarata   manifestamente   infondata   essendo
 prospettata  sotto  argomenti,  profili  e  parametri  gia'  presi in
 considerazione da questa Corte con l'ordinanza n. 257  del  1990,  (e
 con  la  successiva  ordinanza  n.  485  del 1990), ove infatti si e'
 affermato che "la norma, consentendo al  contribuente  la  scelta  di
 effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non
 e' riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr.  sentenza  n.
 369 del 1988)";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;