ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Cambiaggio Vittore, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 maggio 1990 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Cambiaggio Vittore ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989, n.154, in quanto prevede un'amnistia decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui all'art.79 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata essendo prospettata sotto argomenti, profili e parametri gia' presi in considerazione da questa Corte con l'ordinanza n. 257 del 1990, (e con la successiva ordinanza n. 485 del 1990), ove infatti si e' affermato che "la norma, consentendo al contribuente la scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non e' riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr. sentenza n. 369 del 1988)"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;