ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma
 secondo, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14
 (Norme  per  la  protezione  della selvaggina e per l'esercizio della
 caccia), promosso con  ordinanza  emessa  il  29  novembre  1989  dal
 Tribunale  regionale  di  Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma
 per la Provincia di Bolzano sul  ricorso  proposto  da  W.W.F.  World
 Wildlife  Fund  ed altri contro Comitato provinciale per la caccia di
 Bolzano ed altri, iscritta al n. 458 del registro  ordinanze  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 29, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano
 e dell'Associazione cacciatori Alto Adige;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  novembre  1990  il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi  gli  avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la provincia
 autonoma di Bolzano.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  del  procedimento  promosso  dal  W.W.F. (World
 Wildlife Fund), dalla L.I.P.U. (Lega  Italiana  Protezione  Uccelli),
 dal  Centro  Soccorso  Animali  e  da  Gregorio  Balich  per ottenere
 l'annullamento della delibera n. 23 del 9 maggio  1989  del  Comitato
 provinciale  della  caccia di Bolzano con la quale e' stato approvato
 il calendario venatorio 1989-1990 per la  Provincia  di  Bolzano,  il
 Tribunale di Giustizia amministrativa - Sezione autonoma per
 la  Provincia  di  Bolzano,  con  ordinanza  del 29 novembre 1989, ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,
 secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987,
 n. 14 (Norme per la protezione della  selvaggina  e  per  l'esercizio
 della  caccia),  in  relazione  all'art.  8 nn. 15 e 16 dello Statuto
 speciale del Trentino Alto Adige e con riferimento all'art. 11  della
 legge 27 dicembre 1977, n.  968 (Principi generali e disposizioni per
 la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della  caccia).
    La  questione  di  legittimita'  viene  proposta nei confronti del
 suddetto art. 4, secondo comma, nella parte in cui ammette la  caccia
 a  specie  animali  (martora,  tasso,  faina e marmotta) non comprese
 nell'elenco tassativo di cui al richiamato art. 11 della legge n. 968
 del 1977.
    L'ordinanza  -  dopo aver sottolineato che la Provincia di Bolzano
 ha competenza legislativa primaria in materia di caccia - ricorda che
 limiti  alla  disciplina  legislativa  provinciale  in  tale  materia
 possono essere  dettati  solo  dalle  norme  statali  che  contengono
 principi   fondamentali   dell'ordinamento   o  fondamentali  riforme
 economico-sociali   oppure   recepiscono   obblighi   internazionali.
 Richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 1002 del 1988)
 che ha individuato nella legge 27 dicembre 1977, n. 968, una legge di
 riforma  economico-sociale  suscettibile  di condizionare, con le sue
 norme fondamentali, la legislazione esclusiva delle Regioni  e  delle
 Province  a  speciale  autonomia, il Tribunale remittente afferma che
 l'elencazione delle specie cacciabili, prevista nell'art. 11, secondo
 comma,  della  stessa  legge  come  eccezione  al generale divieto di
 caccia  di  cui  al  primo  comma,   costituisce   l'oggetto   minimo
 inderogabile  della  protezione  offerta  dallo  Stato  al patrimonio
 faunistico,  con  la  conseguenza  che  la  disposizione   impugnata,
 qualificando  come  cacciabili  specie  che il legislatore statale ha
 sottoposto a protezione assoluta e derogando a normativa fondamentale
 di  legge  di  riforma  economico-sociale, eccederebbe i limiti della
 competenza legislativa della Provincia di Bolzano.
    2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la Provincia
 autonoma  di  Bolzano  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile o comunque infondata.
    Nell'imminenza   dell'udienza   di  discussione  la  Provincia  ha
 depositato una memoria nella quale ha svolto ampiamente le  sue  tesi
 difensive.  In  tale  memoria  si  sostiene  che  la disciplina posta
 nell'art. 11 della legge n. 968 - cosi' come intesa nella sentenza n.
 1002  del  1988  -  non  implicherebbe  che  la Provincia autonoma di
 Bolzano non possa in alcun  modo  modificare  l'elenco  delle  specie
 cacciabili  richiamato  nello  stesso  articolo, per estenderlo o per
 ridurlo. In tal senso deporrebbe la stessa motivazione della sentenza
 n.  1002  del  1988,  la'  dove  afferma  che le Regioni ad autonomia
 speciale e le Province autonome  possono  modificare  l'elenco  delle
 specie  cacciabili "soltanto al fine di limitare e non di ampliare il
 numero delle eccezione al divieto generale  di  caccia".  Secondo  la
 Provincia, gli ampliamenti o le limitazioni di tale elenco dovrebbero
 essere valutati nel  loro  complesso,  raffrontando  la  somma  delle
 specie espunte e di quelle inserite in esso. Di conseguenza, nulla si
 opporrebbe a che le Regioni e le  Provincie  ad  autonomia  speciale,
 nell'esercizio   della   propria  competenza  legislativa  esclusiva,
 apportino limitate modifiche all'elenco delle specie  cacciabili  nel
 proprio  territorio,  purche' finalizzate all'adeguamento dell'elenco
 alla peculiare situazione della fauna locale e  tali  da  comportare,
 nel complesso, una riduzione e non un aumento di tali specie.
    Di  qui  - sempre secondo la Provincia di Bolzano - l'infondatezza
 della  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  4   della   legge
 provinciale  n. 14 del 1987. Infatti, raffrontando l'elenco dell'art.
 11 della legge n.  968  del  1977  (come  modificato  dai  successivi
 d.P.C.M.  20.12.1979  e  4.6.1982)  con  l'elenco  di cui all'art. 4,
 secondo comma, della legge  provinciale  richiamata  sarebbe  agevole
 rilevare   che   la   Provincia  autonoma  di  Bolzano,  emanando  la
 disposizione impugnata,  ha  aumentato  la  tutela  della  fauna  nel
 proprio  territorio  anziche'  diminuirla:  e cio' in quanto,a fronte
 delle sole quattro specie di predatori e  roditori  (tasso,  martora,
 faina  e marmotta) non contemplate dall'art. 11 della legge n. 968 ed
 inserite nell'elenco dalla legge provinciale, vi sono quindici specie
 cacciabili  ai sensi dell'elenco dell'art. 11, che non possono invece
 essere cacciate in base all'elenco stabilito dall'art. 4 della  legge
 provinciale.
    La   Provincia  di  Bolzano  rileva,  infine,  che  la  disciplina
 legislativa provinciale non contrasta in alcun modo con gli  obblighi
 assunti dallo Stato italiano in sede internazionale e comunitaria non
 essendo stato adottato, in  tali  sedi,  alcun  divieto  assoluto  di
 caccia relativamente alle quattro specie in questione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il Tribunale di Giustizia amministrativa - Sezione autonoma
 per la Provincia di Bolzano ha  proposto  questione  di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   4,  secondo  comma,  della  legge  della
 Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per  la  protezione
 della  selvaggina  e per l'esercizio della caccia), dove, nel dettare
 l'elenco delle  specie  cacciabili  nel  territorio  provinciale,  si
 includono tra esse alcune specie - la martora, il tasso, la faina, la
 marmotta - non comprese nell'elenco delle specie  cacciabili  di  cui
 all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e
 disposizioni  per  la  protezione  e  la  tutela  della  fauna  e  la
 disciplina della caccia).
    Secondo   l'ordinanza   di   rinvio,la  disposizione  impugnata  -
 qualificando come cacciabili specie sottoposte a protezione  assoluta
 dal  legislatore  statale  -  eccederebbe  i  limiti della competenza
 legislativa della  Provincia  di  Bolzano  in  materia  di  "caccia",
 ponendosi  in  contrasto  con  l'art.  8  nn.  15  e 16 dello Statuto
 speciale del Trentino Alto Adige.
    2. - La questione e' fondata.
    In  una recente pronuncia (sent. n. 1002 del 1988) questa Corte ha
 affermato  che  la  legge  27  dicembre  1977,  n.  968  (comunemente
 qualificata  come  "legge  quadro"  sulla caccia) e' legge di riforma
 economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le  norme
 fondamentali  che da essa e' dato desumere, la legislazione esclusiva
 delle Regioni e delle Province ad autonomia  speciale.  Nella  stessa
 sentenza  questa  Corte  ha  anche  specificato  che  l'art. 11 della
 suddetta "legge-quadro" identifica - attraverso  l'elencazione  delle
 specie  cacciabili  come  eccezioni  al  generale  divieto  di caccia
 stabilito per qualsiasi specie di mammiferi  e  uccelli  appartenenti
 alla  fauna selvatica italiana - "l'oggetto minimo inderogabile della
 protezione che lo Stato, anche in adempimento ad obblighi assunti  in
 sede  internazionale  e  comunitaria, ha ritenuto di dover offrire al
 proprio patrimonio faunistico".
    In  tale  prospettiva, tanto l'individuazione dei contenuti minimi
 della sfera sottoposta a protezione (specie  non  cacciabili)  quanto
 l'elencazione delle possibili eccezioni (specie cacciabili) investono
 "un interesse unitario proprio della  comunita'  nazionale..  la  cui
 valutazione  e  la  cui  salvaguardia restano in primo luogo affidati
 allo Stato  ed  ai  poteri  dell'amministrazione  centrale".  Con  la
 conseguenza  che anche le Regioni e le Province ad autonomia speciale
 sono tenute a non oltrepassare, nell'esercizio  della  loro  potesta'
 legislativa  esclusiva,  la  soglia  minima  di tutela del patrimonio
 faunistico  fissata  dalla  legge  statale  e  dai  successivi   atti
 governativi, potendo soltanto limitare e non ampliare il numero delle
 specie cacciabili quali eccezioni al divieto generale  enunciato  nel
 primo comma del richiamato art. 11.
    3.  -  Nel  presente  giudizio  la  Provincia  autonoma di Bolzano
 sostiene che l'elenco formulato nell'art. 11,  secondo  comma,  della
 "legge-quadro"  non  sarebbe  tale  da  operare,  nei confronti della
 competenza esclusiva regionale, come  limite  riferito  alle  singole
 specie  cacciabili,  ma  bensi'  soltanto  in  relazione all'esigenza
 generale di offrire una tutela minima inderogabile da valutare  nella
 sua  globalita'  e  congruita'.  Corollario  di questa tesi e' che la
 legge provinciale n. 14 del 1987 sarebbe esente da censure poiche' in
 essa,  a  fronte  delle  quattro  specie  di roditori e predatori non
 presenti nell'elenco dell'art. 11 e qualificate come cacciabili, sono
 state  qualificate  come  non  cacciabili  quindici specie ricomprese
 invece in tale elenco.
    Una tale prospettazione non puo' essere condivisa.
    Al  riguardo  va ricordato che la legge n. 968 del 1977 ha segnato
 il superamento dei principi in tema di caccia posti dal T.U. 5 giugno
 1939,  n.  1016,  poiche'  ha  qualificato  la  fauna  selvatica come
 patrimonio indisponibile dello Stato ed  ha  elevato  il  divieto  di
 caccia  al rango di nuova regola generale, ammettendo solo delimitate
 e specifiche eccezioni a tale divieto. Ora, e' evidente che la regola
 dettata  dalla "legge quadro" statale (il divieto generale di caccia)
 e le eccezioni nella stessa legge contemplate (le  specie  cacciabili
 di   cui   all'elenco  dell'art.  11,  secondo  comma)  costituiscono
 componenti di una  previsione  normativa  unitaria  che  riconduce  a
 precise  scelte  qualitative  la  tutela  del  patrimonio  faunistico
 nazionale,  disponendo  una  puntuale  distinzione  tra  specie   non
 cacciabili e specie per cui la caccia e' tuttora ammessa.
    Cio'  comporta  che  il livello minimo inderogabile di tutela, che
 viene riconosciuto dal legislatore statale alla fauna selvatica e che
 segna  un  limite anche per la competenza legislativa esclusiva delle
 Regioni e Province ad autonomia speciale, non puo' venire ricostruito
 come  una  sorta  di  indice  quantitativo da considerarsi rispettato
 quando sussista una generica compatibilita' tra la regola del divieto
 di  caccia  ed  un  determinato numero di eccezioni. Al contrario, va
 riconosciuto che il nucleo minimo della tutela  statuale  esprime  la
 risultante di una serie di opzioni qualitative concernenti le singole
 specie  animali  cacciabili  e  non  cacciabili  e  che  tale  nucleo
 essenziale  non  puo' essere inciso e alterato da contrastanti scelte
 degli enti territoriali,  anche  ad  autonomia  speciale,  se  non  a
 condizione  di creare situazioni di incertezza sulla estensione della
 stessa sfera protetta come interesse unitario.
    D'altro  canto,  la  precisa  identificazione,  nella legge quadro
 statale, dell'oggetto minimo inderogabile di  tutela  del  patrimonio
 faunistico  nazionale  non  e'  tale  da  comportare  di  per  se' il
 pericolo, paventato dalla resistente, di un  eccessivo  irrigidimento
 del  regime  di protezione, dal momento che esiste la possibilita' di
 adottare soluzioni differenziate per le diverse parti del  territorio
 nazionale  sia  nel  senso indicato dalla richiamata sentenza n. 1002
 del 1988 sia attraverso la disciplina  espressa  nell'art.  12  della
 legge n. 968 sul controllo regionale della fauna.
    Va  pertanto  dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 4, secondo comma, della legge della Provincia di  Bolzano  17  luglio
 1987,  n.14,limitatamente  alla  parte  in cui esso ammette la caccia
 alla martora, al tasso, alla faina ed alla marmotta, in quanto specie
 non  comprese  nell'elenco di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre
 1977, n. 968.