PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   1)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di
 procedura  penale,  sollevata, in riferimento agli artt.2, 3, 24 e 25
 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Ancona con ordinanza dell'11 maggio 1990, dal Pretore di
 Prato con ordinanza del 2 luglio 1990 e  dal  Pretore  di  Isernia  -
 Sezione distaccata di Venafro con ordinanza del 20 luglio 1990;
    2)   dichiara   la   manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del  codice
 di  procedura  penale, sollevata, in riferimento agli artt.3, 24 e 25
 della Costituzione, dal Pretore di Prato con ordinanza del  2  luglio
 1990  e  dal  Pretore  di Isernia - Sezione distaccata di Venafro con
 ordinanza del 20 luglio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1450