PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.2, 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza dell'11 maggio 1990, dal Pretore di Prato con ordinanza del 2 luglio 1990 e dal Pretore di Isernia - Sezione distaccata di Venafro con ordinanza del 20 luglio 1990; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3, 24 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Prato con ordinanza del 2 luglio 1990 e dal Pretore di Isernia - Sezione distaccata di Venafro con ordinanza del 20 luglio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1450