ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Cedolini Silvio, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Cedolini Silvio (reg. ord. n. 448/90) e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, "nell'ipotesi in cui non prevede che il contribuente assoggettato all'obbligo della ritenuta d'acconto possa effettuare la compensazione tra quanto da lui dovuto a titolo di acconto sull'imposta IRPEF e l'eventuale credito di imposta dallo stesso soggetto vantato in conseguenza di versamenti di importi a titolo di ritenuta di acconto, in eccedenza rispetto all'imposta realmente dovuta per il periodo considerato", in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; che l'impossibilita' di compensazione contrasterebbe anche con la piu' recente legislazione tributaria che tale compensazione consente relativamente ad altri tipi di imposta (es. IVA); che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza della questione; Considerato che un sistema di "compensazione" in previsione di una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione era comunque previsto, entro presupposti e limiti determinati, dall'art. 2 legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, sistema di recente ampliato e modificato dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154; che pertanto la questione, incentrata su norma diversa da quelle indicate (disciplinanti la materia) e prospettata si' da cancellare tout court l'attuale sistema, si appalesa manifestamente infondata, anche in considerazione della non comparabilita' del tertium comparationis indicato nell'ordinanza di rimessione (IVA); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;