PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  459,  comma   terzo,   in
 relazione all'art. 129 cod. proc. pen., 5 della legge 11 aprile 1990,
 n. 73, e 5 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75,  sollevata  dal  Giudice
 per  le  indagini  preliminari  presso  la Pretura di Marsala, con le
 ordinanze 22 giugno e 12 luglio 1990, in riferimento  agli  artt.  3,
 comma primo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1464