PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ.  e  150
 disp.  att.  cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3,
 24, 36, 38, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
 regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1469