PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3,  primo
 comma,  e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R.
 27 luglio 1988,  n.  352  ("Adeguamento  dei  compensi  spettanti  ai
 periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
 eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile
 e penale"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1476