PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 ("Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1476