P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   rispetto   al   giudizio  in  corso  e  non
 manifestamente infondata in riferimento agli  artt.  3,  38,  secondo
 comma   e  53  della  Costituzione  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 22 della legge n. 153  del  30  aprile  1969
 nella  parte  in  cui condiziona il diritto a pensione al possesso di
 almeno 35 ani di contribuzione;
    Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   nonche'
 comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
 dei deputati.
      Torino, addi' 23 novembre 1990
                           Il pretore: DENARO

 91C0058