P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante rispetto al giudizio in corso e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma e 53 della Costituzione la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 nella parte in cui condiziona il diritto a pensione al possesso di almeno 35 ani di contribuzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Torino, addi' 23 novembre 1990 Il pretore: DENARO 91C0058