P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 563 quarto comma del c.p.p. e, in ipotesi del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549, 563, primo comma del c.p.p. nella parte in cui consente all'imputato, anche nel procedimento pretorile, di presentare la richiesta prevista dall'art. 444, primo comma del c.p.p. dopo la scadenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 555, primo comma, lett. e) del c.p.p. e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, per contrasto con gli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Perugia, addi' 9 novembre 1990 Il pretore: DUCHINI 91C0104