ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 dal Tribunale di Forli' nel procedimento penale a carico di Compagnone Giovanni, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 il Tribunale penale di Forli' ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), "nella parte in cui non prevede i casi, come la dichiarazione di fallimento, di impossibilita' di effettuare il versamento nel termine da tale norma previsto", in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilita' o infondatezza della questione; Considerato che all'imputato nel giudizio a quo e' stato contestato il reato di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali dal febbraio all'ottobre 1984 e che lo stesso e' stato dichiarato fallito il 21 dicembre 1984 (con termine per la dichiarazione annuale fino all'aprile 1985); che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, si e' data diversa configurazione alle ipotesi di reato di cui al citato art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516; che l'art.7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione dei periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art. 3 ha efficacia retroattiva; che l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in caso di rateizzazione", per documentata istanza dell'interessato, fino alla scadenza del versamento rateale", onde consentire la regolarizzazione; che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza;