PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 916 del codice della navigazione; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea); Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali); Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 345 del codice della navigazione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0126