PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 916 del codice
 della navigazione;
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge
 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti  individuali),  nella
 parte  in  cui  non  prevede  l'applicabilita'  della legge stessa al
 personale navigante delle imprese di navigazione (aerea);
    Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  35,  terzo
 comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla  tutela  della
 liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori e dell'attivita' sindacale nei
 luoghi di  lavoro),  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  diretta
 applicabilita'  al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa
 legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108
 (Disciplina dei licenziamenti individuali);
    Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87 - l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  345  del  codice
 della navigazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0126